Moglie casalinga durante il matrimonio, senza alcun reddito, marito ufficiale di marina: è dovuto l’assegno di divorzio.
Tale assegno, per giurisprudenza ampiamente consolidata, deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto dal coniuge debole durante la convivenza matrimoniale. Indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi.
La Cassazione, con la sentenza n. 26635/2014, riconosce alla moglie, priva di capacità lavorativa e senza alcun reddito, un assegno divorzile. L’importo, fissato in 450 euro mensili, viene tuttavia quantificato tenuto conto del fatto che l’ex marito aveva nel frattempo costituito una nuova famiglia, mentre la moglie, titolare dell’assegno, godeva della casa familiare.