Quando si separano due coniugi entrambi proprietari della casa coniugale, anche in presenza di assegnazione della casa a uno dei due coniugi, l’altro ha diritto alla metà del prezzo derivato dalla divisione dell’immobile. Diversamente , ossia nel caso in cui si operasse la decurtazione dal valore per via del diritto di abitazione, il coniuge non assegnatario dell’immobile verrebbe ingiustificatamente penalizzato due volte: una prima con l’allontanamento dalla casa, e una seconda con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla metà dell’effettivo valore venale del bene.
L’immobile va quindi valutato senza tenere conto della opponibilità ai terzi del provvedimento del giudice di assegnazione della casa familiare.
Pertanto, l’assegnazione del godimento della casa familiare non può essere presa in considerazione in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di mercato dell’immobile, allorquando l’immobile venga attribuito al coniuge che sia titolare del diritto al godimento stesso.
Questa è la posizione della giurisprudenza, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione, n. 17843/2016