E’ tenuto alla restituzione della casa familiare goduta in comodato il genitore affidatario del figlio minore, al quale l’abitazione era stata assegnata in sede di separazione. A maggior ragione se il proprietario dell’immobile è una società.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 23567 del 2013, evidenziando che “quando il bene immobile oggetto di comodato sia stato destinato ad abitazione della famiglia, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa ad uno dei coniugi resta regolato dalla disciplina del comodato, negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica, nella fase fisiologica della vita matrimoniale”. “Di conseguenza, ove il comodato sia stato concluso senza determinazione di durata, ai sensi dell’art. 1810 cod. civ., il coniuge assegnatario è tenuto, quale comodatario, a restituire il bene non appena il comodante lo chieda”.