L’art. 155 quater cod. civ. regola l’assegnazione della casa familiare in caso di separazione, divorzio e cessazione della convivenza di genitori non coniugati, così dettando: «il
godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli», il
che consente, a determinate condizioni, di assegnare formalmente la casa a uno dei genitori.
In altre parole, il Giudice della separazione può pronunciarsi sull’assegnazione della casa familiare solo se vi sono figli, minorenni o maggiorenni privi di autosufficienza economica, che vivono con uno dei genitori.
La legge prevede anche che «Il diritto al godimento della casa familiare
viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio». Tale disposizione deve essere interpretata «nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore» (Corte Cost. n. 308/2008).
L’assegnazione può riguardare anche una parte soltanto dell’abitazione familiare qualora ecceda per estensione le necessità del nucleo familiare formato dall’affidatario e dai figli conviventi, purché sia possibile individuarne una porzione autonoma da escludere dall’assegnazione.
La casa è assegnata con le sue pertinenze ( box, cantina, solaio, giardino).
E’ altresì previsto che «dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà». Infatti l’assegnazione, oltre a comportare un sacrificio per il proprietario, a cui corrisponde un vantaggio conseguito dall’assegnatario, costituisce in ogni caso un contributo in natura al mantenimento dei figli da parte del proprietario.
Qualora l’abitazione sia oggetto di un contratto di locazione l’ assegnazione comporta una successione nel contratto a favore dell’assegnatario, che ne diventa l’intestatario.
Se la casa è invece oggetto di un contratto di comodato, l’assegnazione è comunque disposta ma il provvedimento del giudice non modifica quanto stabilito dal contratto: quindi se il comodato è “precario”, cioè non è previsto un termine per la restituzione al proprietario, l’assegnatario è tenuto a restituire il bene qualora il comodante ne faccia richiesta .
Non si può disporre della casa familiare in danno alla prole – a cui spetta il diritto di vivere nell’abitazione anche dopo la separazione dei genitori – e l’avvocato che dovesse rendersi partecipe di simili azioni commette illecito, sanzionabile sotto il profilo civilistico e deontologico.
Le spese condominiali ordinarie sono a carico dell’assegnatario, mentre quelle straordinarie restano a carico del proprietario. L’Imu, infine, è a carico del genitore assegnatario (articolo 4 del Dl 16 del 2012).