Qualora il comodato sia stato convenuto, o si sia successivamente consolidato per il soddisfacimento delle esigenze abitative della famiglia, dovendosi contemperare le ragioni del proprietario comodante con quelle del comodatario, il rilascio dell’immobile è possibile esclusivamente nell’ipotesi in cui ricorra un urgente e imprevisto bisogno del comodante secondo quanto previsto dalla norma di cui all’art. 1809, comma 2, c.c..
Nel caso di specie, il proprietario di un appartamento proponeva ricorso ex art. 447–bis c.p.c. per il rilascio del suo immobile, concesso in comodato anni addietro al figlio il quale ne aveva fatto la residenza familiare sua, della convivente more uxorio e della bambina nata dalla relazione. La richiesta era motivata dal fatto che, in seguito alla cessazione della convivenza, l’abitazione era rimasta nella disponibilità della donna che vi abitava con la figlia.
Il Tribunale adito e successivamente la Corte d’appello rigettavano la domanda di rilascio accertando la destinazione ad uso familiare dell’immobile. In questa stessa linea di pensiero si inserisce la Corte di cassazione che con l’ordinanza in esame respinge a sua volta il ricorso.
Cass. n.27437 del 30.10.2018 La giurisprudenza è pacifica.