Secondo l’insegnamento della S.C. (SS.UU. 20448/14) perché il coniuge assegnatario della casa familiare possa opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza del provvedimento di assegnazione è necessario che tra le parti (cioè almeno con uno dei coniugi, salva la concentrazione del rapporto in capo all’assegnatario, ancorché diverso) fosse stato in precedenza costituito un contratto di comodato che avesse contemplato la destinazione del bene quale casa familiare senza altri limiti o pattuizioni. In relazione a questa destinazione, il termine è desumibile dall’uso per il quale la cosa è stata consegnata e quindi dalla destinazione a casa familiare –ed il rapporto è soggetto alla disciplina dell’art. 1809 cc- sempre però che non fosse stata fissata espressamente un scadenza diversa o non fosse stato espressamente convenuto diversamente.
Ed invero, non può affermarsi che ogni qualvolta un immobile venga concesso in comodato con destinazione abitativa, si debba immancabilmente riconoscergli durata pari alle esigenze della famiglia del comodatario, ancorché disgregata. Occorre piuttosto valutare la sussistenza della pattuizione di un termine finale di godimento del bene, che potrebbe emergere dalle motivazioni espresse nel momento in cui è stato concesso il bene e che impedirebbe di protrarre oltre l’occupazione, imponendosi una scrupolosa verifica della intenzione delle parti che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, e degli interessi perseguiti.
Ciò implica che il comodatario, o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio l’esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l’onere di provare, anche mediante le inferenze probatorie desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento (v. anche Cass. 17332/18, 20151/17, 24838/14, 13603/04). Spetta invece a chi invoca la cessazione del comodato per il raggiungimento del termine prefissato, dimostrare il relativo presupposto.
Trib. Bologna Sentenza n. 3202/18