Nel caso di immobile adibito a casa familiare, cointestato al 50% tra i conviventi, la convivenza non è di per sé idonea a provare che l’uomo ha pagato di più per l’immobile per mero spirito di liberalità, ma tale volontà (animus donandi) deve essere provata.
Diversamente, ove ciò non sia provato, la donna dovrà rimborsargli quanto egli ha sostenuto in più.
Cass. civile ord. n. 20062 del 14 luglio 2021