La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170/2014, ha dichiarato illegittime le norme che prevedono l’automatico scioglimento del matrimonio nel caso in cui uno dei due coniugi cambi sesso dopo le nozze, se entrambi desiderano comunque “mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata.
Secondo la Consulta, il divorzio imposto viola diversi diritti: “il diritto ad autodeterminarsi nelle scelte relative alla identità personale, di cui la sfera sessuale esprime un carattere costitutivo”, il diritto alla conservazione “della preesistente dimensione relazionale, quando essa assuma i caratteri della stabilità e continuità propri del vincolo coniugale”, il diritto a non essere “ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate, alle quali è riconosciuta la possibilità di scelta in ordine al divorzio e con il diritto dell’altro coniuge di scegliere se continuare la relazione coniugale” .
Dalla Corte arriva un invito al Legislatore affinchè introduca “una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza”.