L’indennità relativa al trattamento di fine rapporto, dovuta all’ex coniuge ai sensi dell’art. 12 bis della l. 898/70, deve computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepito alla fine del rapporto, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale.
Trib. Pavia 9 luglio 2018