E’ responsabile il Comune per le lesioni patite dal minore a causa di una caduta sulla pavimentazione disconnessa non segnalata.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22528/2014, accogliendo il ricorso di un giovane che chiedeva il risarcimento dei danni da sinistro stradale, essendo scivolato su un cubetto instabile della pavimentazione stradale non visibile né tanto meno segnalato che gli causava lesioni personali alla caviglia.
La presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, «ai sensi dell’articolo 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato». Secondo i Giudici, la presunzione, in queste circostanze, resta superata dalla prova del caso fortuito, «e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo».