Non ha diritto al risarcimento danni il pedone che inciampa in un tombino sporgente e non segnalato, perchè tenendo una condotta prudente ed evitando di camminarci sopra avrebbe potuto evitare il danno.
Lo afferma la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7636 del 15 aprile 2015, rigettando la richiesta di risarcimento avanzata da una donna nei confronti del comune di Milano per le gravi lesioni riportate (frattura del setto nasale) a seguito della caduta provocata da un tombino sporgente e non segnalato posto sul marciapiede vicino casa.
Infatti, seppure il tombino presentasse una sporgenza di circa 3-4 cm ed era emersa in causa la necessità di metterlo in sicurezza con un pronto intervento, tuttavia la condotta imprudente della donna è tale da integrare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escludere qualsiasi responsabilità dell’ente.
Decisivo, infatti, il fatto che il tombino fosse visibile e posto al centro di una zona dissestata e che, abitando la donna nei pressi del luogo del sinistro, si presumeva conoscesse bene la situazione.