Per la neve caduta dal tetto del palazzo sull’automobile è responsabile il condominio: afferma il Trib. Potenza, sent. n. 551/2017.
Si tratta di responsabilità oggettiva, ossia che prescinde da dolo o colpa, regolata dall’art. 2051 cod. civ.
Il condominio è infatti tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per non arrecare pregiudizio agli altri come, ad esempio, invitare i condomini a parcheggiare altrove se è prevista una abbondante nevicata oppure prevedere sistemo di puizia.La responsabilità sussiste anche se le precipitazioni sono straordinariamente abbondanti: per la giurisprudenza il caso fortuito che esclude la responsabilità del proprietario dell’oggetto pericoloso non può mai essere ravvisata in una nevicata che non costituisce un fatto eccezionale.
Non solo. Il condominio è responsabile per il tettuccio dell’auto danneggiato dalla neve caduta dal tetto o dal cornicione anche se le precipitazioni sono state particolarmente intense e copiose. Una responsabilità che scatta in automatico, in assenza di una prova contraria che dimostri che è stato fatto di tutto per impedire il danno. È vero che il codice civile esclude la responsabilità del proprietario del bene se prova che l’evento è stato determinato da «caso fortuito», ma a detta della giurisprudenza, una nevicata, per quanto forte, non può mai considerarsi un fatto eccezionale (lo potrebbe invece essere un terremoto che, di certo, non si verifica tutti gli inverni).