Chi cade dalle scale deve solo provare il nesso tra di causalità tra le scale e il danno subito; il custode delle scale deve invece dimostrare l’esistenza di una causa estranea al suo controllo idonea a interrompere il nesso di causa tra le scale e il danno.
Ad esempio che il danneggiato è stato imprudente. Diversamente il custode è responsabile dei danni anche se la cosa, in sè e per sè, non è pericolosa.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza n.7125 del 2013: il caso è quello di una anziana signora che, scendendo dalle scale della Questura, prive sia del corrimano che di tutti i presidi antinfortunistici, cade subendo un danno. La Questura si difende affermando che la donna avrebbe potuto usare l’ascensore, anzichè le scale.
Ma la Corte condanna la Questura al risarcimento dei danni patiti dalla donna, in qualità di custode delle scale: che, come tale, è responsabile a prescindere da sua colpa nella causazione del danno, purchè la caduta costituisca un antecedente necessario del danno, e non sussistano altre cause esterne che lo hanno determinato.