L’atto di bullismo posto in essere dal minore nei confronti di un coetaneo costituisce una condotta che può rendere necessario l’accertamento da parte del Tribunale per i minorenni delle capacità educative e di controllo dei genitori dello stesso minore; l’inadempimento da parte dei genitori agli obblighi di educazione e di vigilanza – inadempimento al quale appaiono, in qualche misura, riconducibili gli atti di bullismo del figlio – può determinare l’apertura di un procedimento per la limitazione della responsabilità genitoriale.
Trib. Caltanissetta 11.9.2018