Il Comune, proprietario delle strade, è quasi sempre responsabile per i danni arrecati agli utenti (pedoni o automobilisti) che incorrono in buche esistenti sul manto.
Ciò anche se la rete stradale è particolarmente estesa: grava infatti sul Comune l’obbligo di custodia, e quindi occorre tenere le strade sempre in condizioni di sicurezza.
Per liberarsi da responsabilità, il Comune deve provare il caso fortuito, ossia che il danno è stato causato da un evento imprevedibile, ovvero che v’è stato un concorso di responsabilità dell’utente nella causazione del sinistro (ad esempio, il pedone percorreva la strada con scarpe non adatte, oppure l’automobilista non teneva una velocità adeguata alle condizioni della strada).
A sostenere la responsabilità del Comune è, da ultimo, la sentenza n. 24793/2013 della Cassazione, in linea con il mutato orientamento della giurisprudenza, sempre più favorevole al riconoscimento del danno patito dall’utente nei casi sopra citati.