
Il Comune è responsabile in qualità di custode per i danni prodotti dal cattivo stato di manutenzione delle strade.
il caso: La notte di capodanno una bambina che assiste in piazza, assieme ai genitori, ai festeggiamenti, a seguito di una caduta determinata dalle cattive condizioni di manutenzione del manto stradale, riporta un danno per il quale il padre chiede il risarcimento al Comune.
La domanda di risarcimento viene respinta sia dal Giudice di Pace che dal Tribunale, ma la Corte di Cassazione capovolge la decisione fondando la responsabilità del Comune sull’art. 2051 c.c.
La responsabilità per i danni causati dalle cose in custodia, quale la strada per l’Amministrazione comunale, è di tipo oggettivo ed è configurabile con la sola dimostrazione del nesso eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, prosegue il Collegio, simile responsabilità «prescinde dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati».
Gli Enti proprietari o concessionari di strade o di beni demaniali aperti all’uso degli utenti sono custodi degli stessi essendo in grado di sorvegliare e modificare le condizioni di fruibilità.
Tali enti hanno l’onere di dimostrare di non aver potuto far nulla per evitare il danno; in assenza di tale dimostrazione, l’ente è comunque ‘salvo’ se l’evento lesivo si verifica in maniera improvvisa per caso fortuito, ad esempio con il concorso di colpa del danneggiato.
Di conseguenza, conclude la Cassazione, all’ente è applicabile la disciplina ex art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di «pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada», potendosi configurabile il caso fortuito solo quando le condizioni della stessa mutino in maniera repentina e non prevedibile.
Al danneggiato spetta provare l’evento dannoso e il nesso di causalità, mentre il custode deve provare il caso fortuito e il concorso di colpa del danneggiato.