Passeggiando per Roma, cade a causa di un buco sul marciapiede: il Comune deve risarcire i danni.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 2094/2013: basta il nesso di causa tra la caduta e i danni riportati. La responsabilità del Comune è oggettiva, ossia prescinde da colpa o dolo. Il Comune ha un dovere di custodia sulle strade. Il danneggiato deve essere tanto più prudente quanto più è pericoloso l’oggetto in uso. Se il bene non è pericoloso e il danneggiato usa scarsa diligenza, il nesso di causa tra l’evento e il danno non è interrotto.
Nel caso di un incidente causato da una imperfezione del manto stradale il Comune/Ente custode è sempre responsabile a meno che «non dimostri di non aver potuto far nulla per evitare il danno». Solo se il vizio (buca, crepa, ecc..) si determina improvvisamente, si configura il caso fortuito che esonera l’Ente da responsabilità. Per valutare la prevedibilità o meno «della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l’evento di danno».