La regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata
La garanzia per il minore di intrattenere una relazione equilibrata con entrambe le figure genitoriali non presuppone necessariamente la perfetta parità dei tempi di frequentazione ma, piuttosto, un’organizzazione della vita del figlio che consenta a ciascuno dei genitori di svolgere il proprio ruolo educativo, accompagnandolo e seguendolo sia nei momenti dedicati agli impegni scolastici ed extrascolastici, che in quelli dedicati allo svago.
Nel caso di specie, tenuto conto della tenera età del minore (sei anni al momento della sentenza della Corte d’Appello) pur prevedendo una oggettiva preponderanza della permanenza del minore presso il domicilio materno, è stato garantito all’altro genitore di poter essere presente nella quotidianità del minore, prevedendo congrui spazi sia infrasettimanali che nel fine settimana, nonché un numero complessivo di sei giorni e due pernottamenti ogni due settimane.
Corte d’Appello Palermo sentenza 17 gennaio 2025 n. 57