il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può manifestare le proprie esigenze al giudice tutelare anche con modalità di comunicazione informali, come ad esempio con posta elettronica non certificata, purché idonee a portare a conoscenza del giudice l’opinione dell’interessato.
Il giudice tutelare è tenuto a valutare e a tenere in considerazione le esigenze espresse dal beneficiario, ancorché affetto da malattia psichiatrica o disabilità, muovendo dal principio che la libera autodeterminazione del soggetto deve essere rispettata nei limiti del possibile, ossia in cui essa non arrechi pregiudizio alla persona stessa; in questa valutazione deve guardarsi non già a quella che è la migliore soluzione per la amministrazione dei beni ma quella che è la migliore soluzione per il benessere della persona. Di conseguenza, il GT può sostituire l’amministratore di sostegno ove rinvenga serie difficoltà di rapporto e comunicazione con il soggetto debole.
Cass. civile ord. n. 7414 del 20/3/2024
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