L’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio separato non integra una posizione di diritto soggettivo attuale dei beneficiari. Se l’atto istitutivo attribuisce ai beneficiari delle facoltà assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee e, comunque, facoltà non connotate da realità, essendo previsti potenziali diritti di credito, riconoscibili a richiesta dei beneficiari., non è possibile qualificare i beneficiari come attuali beneficiari di reddito, con diritti quesiti (in quanto il riconoscimento è rimesso alla discrezionalità del trustee); né come beneficiari finali, con diritto immediato a ricevere beni del trust (in quanto è prevista la soddisfazione alternativa in denaro). In conclusione, è corretta la sentenza che ha escluso che i beneficiari del trust siano legittimati passivi dell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni del trust, quando non sono titolari di diritti attuali su questi beni. Oltre al debitore, unico legittimato passivo è il trustee, in quanto «unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto» (così, di recente, Cass. n. 2043/17; ma cfr., nello stesso senso, Cass. n. 25478/15), nonché soggetto capace di agire ed essere citato in giudizio ai sensi dell’art. 11 della Convenzione adottata a L’Aja il 10luglio 1985 ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
Lo afferma Cassazione civ. 19376/2017