Per far scattare l’assegno di mantenimento per la moglie occorre ci sia sproporzione tra i redditi che non consenta a uno dei due di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio. Se i redditi sono sostanzialmente uguali, nulla è dovuto. Ma è sufficiente essere proprietari anche di un solo immobile per considerare i redditi sproporzionati e far sorgere, per l’altro, il diritto all’assegno di mantenimento.
Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza 10099/2016.
Si legge nell’ordinanza: “è certo che i suoi possedimenti, riportati nelle denunce dei redditi e nella relazione catastale prodotta dalla moglie, necessitino di capacità di reddito, anche ai soli fini del loro mantenimento; la Corte di merito presume che da alcuni di essi egli tragga rendite locatizie ( o comunque ne potrebbe trarre) che gli consentano un adeguato sostentamento.
Prosegue il Giudice a quo evidenziando che la moglie, dopo la separazione, si è adattata a svolgere lavori precari e poco remunerativi, come bracciante agricola, e che ciò non ha certo eliminato il divario economico tra le parti, desumibile dalla capacità di reddito del marito, fondato sia sulla notevole competenza del suo lavoro di mastro-muratore, che è riuscito, nel corso degli anni, ad investire i propri guadagni in unità abitative e in terreni, sia sulle sue precedenti dichiarazioni dei redditi”