L’Agenzia delle entrate, con la risposta numero 37/2018 , ha precisato che, ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione che sorge, per un determinato periodo, successivamente al decesso del convivente more uxorio, la qualifica di convivente può essere riconosciuta sulla base di una semplice autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. numero 445/2000.
Non rileva, infatti, che la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e che il convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius.