L’atto di costituzione di un fondo patrimoniale può essere assoggettato ad azione revocatoria anche in presenza figli minori, atteso che l’atto, benchè diretto a fronteggiare i bisogni della famiglia, non integra l’adempimento di un dovere giuridico.
Nell’azione revocatoria dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, la legittimazione passiva compete ad entrambi i coniugi, anche quando uno solo di essi abbia destinato un bene di sua proprietà per far fronte ai bisogni della famiglia. Deve escludersi la natura di litisconsorti necessari in capo ai figli dei coniugi disponenti.
La costituzione di beni in fondo patrimoniale configura un negozio a titolo gratuito, non sussistendo mai alcuna contropartita o corrispondente attribuzione in favore del disponente. L’atto di destinazione implica la sottrazione del patrimonio (o di una sua frazione) alla regola della responsabilità patrimoniale generalizzata e globale ex art. 2740 c.c.
In caso di fallimento del coniuge disponente, i diritti conferiti nel fondo patrimoniale non sono assoggettati all’acquisizione della massa fallimentare, e sono pertanto esclusi dallo spossessamento. Ne deriva che non si realizza l’effetto estintivo del processo ex art. 43 L.F.