Se il padre, in vita, non si è curato dei propri figli, nati da una precedente unione, questi ultimi, alla sua morte, potranno chiedere il risarcimento del «danno da vuoto emotivo e relazionale» ai suoi eredi. Difatti, il debito a carico di chi ha fatto mancare, alla propria prole, i mezzi di sostentamento economici, le cure affettive e l’amore cui un genitore è obbligato per legge si trasmette con la successione ai suoi eredi.
Così Trib. Cagliari, sent. n. 259/17