Nel procedimento finalizzato alla eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità, il minore, al pari dei genitori e dei parenti entro il quarto grado che abbiano conservato con il medesimo rapporti significativi, è parte necessaria.
Egli sta in giudizio a mezzo del rappresentante legale, solitamente il tutore, ovvero, in mancanza o in caso di conflitto d’interessi con questi, a mezzo del curatore speciale.
Al minore, in quanto parte necessaria, deve essere garantita un’assistenza legale effettiva durante il corso del procedimento, mediante la nomina di un difensore da parte del suo rappresentante legale ovvero, in caso d’inerzia di costui, da parte del curatore speciale all’uopo nominato ovvero ancora mediante la nomina di un difensore d’ufficio.
Qualora il rappresentante legale del minore non abbia provveduto alla nomina di un difensore, né si sia nominato un curatore speciale perché costui provvedesse alla nomina del difensore per il minore, né, ancora, sia stato nominato un difensore d’ufficio, si deve ritenere realizzata una lesione del diritto di difesa del minore che non è stato assistito e non ha potuto esercitare il contraddittorio sugli atti processuali, con conseguente nullità dell’intero procedimento e rimessione della causa al primo giudice.