In tema di residenza abituale del minore, ai sensi dell’art. 316 c.c. a fronte di un dissenso di uno dei due genitori, l’eventuale trasferimento del figlio può essere autorizzato, ovvero ratificato, soltanto ove sussistano provati giustificati motivi tali da renderlo necessario, dovendosi altrimenti respingere la relativa richiesta al fine di preservare l’habitat del figlio, ossia la casa di abitazione e la rete di relazioni.
Lo ha statuito il Tribunale di Roma, con provvedimento 20.1.2017