L’attribuzione patrimoniale al coniuge rappresenta adempimento di un’obbligazione naturale qualora la prestazione risulti adeguata alle circostanze, nonché proporzionata all’entità del patrimonio, oltre che alle condizioni sociali del solvens. La prestazione patrimoniale non può qualificarsi obbligazione naturale se sortisca, quale effetto esclusivo, l’arricchimento del consorte e non sussista un rapporto di proporzionalità tra quanto versato e i doveri morali e sociali assunti dai coniugi, vicendevolmente.
Lo stabilisce il Tribunale Vicenza, sez. I, sentenza 4 luglio 2018, n. 1719.