La costituzione di un vincolo di destinazione su beni (nella fattispecie mediante l’istituzione di un trust) rappresenta, di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario, autonomo presupposto impositivo in forza dell’art. 2, comma 47, della legge n. 286/2006, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui all’imposta sulle successioni e donazioni.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza 4482/2016. La pronunzia, di cui costituisce l’antecedente logico Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 3735 del 24 febbraio 2015, viene a superare le indicazioni già desumibili dalle tre separate sentenze della S.C. (cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 25478 del 18 dicembre 2015) che parevano aver ripristinato il principio della sottoposizione dell’atto ad imposta fissa di registro.