Nel prevedere l’assegno di mantenimento in favore di uno dei due coniugi, il giudice deve verificare l’esistenza dell’attitudine – di colui che richiede il contributo – al lavoro proficuo, attitudine da intendersi come potenziale capacità di guadagno, che si concretizzi in un’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa derivante da ogni concreto fattore individuale e ambientale, con la fondamentale specifica per cui grava sul richiedente l’onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato per reperire un’occupazione retribuita e rispondente alle proprie capacità professionali.
Grava sul richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della dimostrazione id essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali”. Ciò in ragione del fatto che, nonostante sussista tra i coniugi il dovere solidaristico, nessuno di loro può pretendere di percepire ciò che siano in grado di procurarsi da soli.
La circostanza per cui tra i coniugi vi fosse una elevata e documentata disparità reddituale non risulta rilevante nel momento in cui viene preliminarmente accertata la mancata prova dell’adeguata ricerca del lavoro da parte del coniuge richiedente l’assegno.
Cass. Civ. sez. I, 10 febbraio 2025, n. 3354