la capacità lavorativa del coniuge, potenziale beneficiario dell’assegno di mantenimento nella separazione, va valutata per quantificare l’importo, e consiste nella effettiva possibilità di svolgimento di una attività di lavoro retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale.
Nel caso di specie, la Cassazione ha precisato che deve essere valorizzata, non solo la scelta del nucleo familiare di interrompere l’attività lavorativa della moglie per dedicarsi alla cura della famiglia ed ai problemi di salute della figlia, ma anche «l’effettiva possibilità per la [moglie] di reperire un’adeguata attività lavorativa, in una regione che conosce notoriamente tali problemi», oltre all’indisponibilità di un mezzo di trasporto personale cheincide sull’area territoriale in cui estendere le ricerche di una posizione lavorativa.
La mera assenza di una ricerca attiva di lavoro e la mancata richiesta del reddito di cittadinanza non possono condurre automaticamente ad escludere il diritto all’assegno di mantenimento per il coniuge che non disponga di propri mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale.
Cass. Civ. sez. I, 22 marzo 2023, n. 8254