Per l’assegno di separazione non è necessario che il coniuge si trovi in stato di bisogno, la spettanza è riconosciuta in linea di principio anche al coniuge economicamente autosufficiente e che sia in grado di mantenere un tenore di vita dignitoso, ma non così elevato come quello goduto in costanza di matrimonio.
Trib. Forlì, sentenza 27 giugno 2022 n. 619