Ai fini dell’assegno di separazione in favore del coniuge non possano rilevare le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato.
Il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 156 c.c., è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori ed eventuali elargizioni, da parte di questi ultimi, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del soggetto obbligato.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 giugno 2023 n. 17805
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