A norma dell’art. 156 c.c., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, sempre che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Nel caso in esame, la moglie nulla ha allegato, né tantomeno provato, in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Il Tribunale non ha avuto elementi per ritenere che i redditi percepiti dalla ricorrente non fossero sufficienti a mantenere lo stesso tenore di vita che caratterizzava la pregressa fase di convivenza matrimoniale
Tribunale Pistoia, sent. 7 giugno 2022, n. 521
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