Il beneficiario dell’assegno di mantenimento in caso di separazione o divorzio deve dichiarare l’importo mensile nella dichiarazione dei redditi. Altrimenti rischia un accertamento fiscale con tutte le sanzioni che ne conseguono (da ultimo Cass. ord. n. 23805/17 dell’11.10.2017.).
Precisamente il percettore dell’assegno:
- è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi le somme ottenute per il proprio mantenimento mensile, che si considerano reddito
- non va indicato l’assegno una tantum, cioè versato in un’unica soluzione e non periodicamente
- non va indicato nella dichiarazione dei redditi l’assegno percepito per il mantenimento dei figli
- il coniuge che ottiene il mantenimento ed è disoccupato ha diritto a una detrazione fiscale sulle somme ottenute dall’ex coniuge pari a quella che avrebbe ottenuto se avesse percepito un reddito di lavoro dipendente; se invece ha un contratto di lavoro, può scegliere se ottenere la detrazione sullo stipendio o sul mantenimento.
Per quanto riguarda il coniuge che versa il mantenimento , valgono i seguenti principi:
- ha diritto a portare in deduzione dalla dichiarazione dei redditi le somme che versa a titolo di mantenimento per la moglie;
- non può portare in deduzione dalla dichiarazione dei redditi le somme versate con un assegno una tantum all’ex coniuge;
- non può portare in deduzione le somme corrisposte a titolo di mantenimento dei figli
Gli assegni periodici spettanti al coniuge separato del lavoratore dipendente possono essere trattenuti dal datore decurtandoli dallo stipendio del lavoratore. In questo caso il datore deve effettuare la ritenuta anche sull’assegno spettante al coniuge.