Ai fini della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, destinato a garantire al coniuge debole un tenore di vita analogo a quello del matrimonio, è sufficiente che sia fondata su un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
L’assegnazione della casa familiare, in quanto utilità suscettibile di apprezzamento economico, è astrattamente idonea a incidere sull’assegno di mantenimento, ma solamente sotto il profilo della sua quantificazione e non già dal punto di vista dell’an, non potendosi esso considerare una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione (o al divorzio), né, soprattutto, un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma è espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli.
Corte App. Messina sentenza, 21 aprile 2022 n. 260