in tema di separazione tra coniugi, il riconoscimento dell’assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall’art. 156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che l’istante sia in grado, secondo il canone dell’«ordinaria diligenza», di procurarsi da solo. L’attitudine al lavoro dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, infatti, costituisce un elemento valutabile ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni unità o capacità suscettibile di valutazione economica, a condizione che sussista un’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività retribuita: ne consegue che «tale principio non può essere amplificato fino al punto di ritenere che una concreta attitudine al lavoro, capace di trovare un positivo riscontro sul mercato, possa rimanere non sfruttata a causa dell’inerzia dello stesso richiedente l’assegno, con il risultato di addossare l’onere del suo mantenimento sul coniuge separato e occupato»
Cass. civ., sez. I, ord., 21 luglio 2021, n. 20866