Il coniuge di colui che ha diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo famigliare può chiedere direttamente l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio autonomo diritto all’anf determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.
Attenzione:
L’accertamento dei requisiti che danno titolo all’assegno ed alla determinazione dell’importo dello stesso assegno continua ad avvenire con riferimento all’avente diritto;
La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559.
In caso di genitori separati o divorziati, il diritto all’anf resta in capo al genitore affidatario anche se tale genitore non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’altro coniuge a condizione che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo familiare dell’affidatario, consentano riconoscimento al diritto all’assegno per il nucleo familiare.