Il Tribunale di Milano, con la sentenza 1/7/2015 Pres. Servetti, Giudice Relatore Buffone, conferma l’orientamento assolutamente dominante della giurisprudenza: l’assegno di mantenimento per i figli va corrisposto anche d’estate, a prescindere dal fatto che il genitore onerato trascorra un lungo periodo di tempo in vacanza col figlio:
“Il giudice della famiglia, regolando la contribuzione del genitore non convivente, stabilisce una somma astratta in una unica soluzione, quantificandola, sostanzialmente, in moneta: ogni anno, in via anticipata, il padre è tenuto a versare alla madre l’importo stabilito. Trattandosi di un onere rilevante, al solo fine di agevolare il debitore, il giudice può, però, stabilire che il pagamento avvenga in misura rateale o frazionata, in linea con la previsione che può assistere le obbligazioni pecuniarie in generale. Ciò soprattutto dove sia lo stesso debitore a richiederlo. Da qui la prassi di fissare l’assegno di mantenimento dei figli secondo rate mensili (12). Ne consegue che nessuna sospensione o riduzione per il mese di agosto (o estivi in genere) è ipotizzabile poiché quell’importo non costituisce altro se non la “rata” della somma globale che va somministrata per quella periodicità”