Il giudice nel definire l’entità dell’assegno di mantenimento a carico del coniuge cui è addebitata la separazione non può semplicemente constatare l’assenza di attività lavorativa da parte dell’avente diritto, ma valutarne in concreto la capacità e le possibilità di svolgerla.
Cassazione civile sentenza n. 24049/2021