in tema di separazione o divorzio tra coniugi, la sentenza che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura, non comporta la ripetibilità [ossia la restituzione] delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge.
Ciò in quanto l’assegno di mantenimento e quello di divorzio hanno natura solidaristica ed assistenziale: opera quindi la presunzione che siano state consumate per il sostentamento del beneficiario, il quale quindi non è tenuto ad accantonare una parte di quanto percepito in funzione del rischio di un’eventuale riduzione dell’assegno.
Tuttavia, vi sono state anche pronunce di segno contrario, che hanno ribadito che il contributo versato al coniuge, quando sia di elevata entità, debba essere restituito per la parte eccedente la “quota alimentare”.
In sostanza non dovrà essere restituita solo quella parte degli assegni che è servita al soddisfacimento delle esigenze basilari di vita.
E’ certo, comunque, che l’irripetibilità è sempre garantita quando la misura dell’assegno è di modesta entità operando la presunzione che le somme percepite siano state consumate per fini di sostentamento personale.