il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione (o di divorzio), siccome avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, come tali assimilabili alla nozione di “pensione alimentare” si prescrive, a norma dell’art. 2948 n. 2 c.c., nel termine di cinque anni, come decorrente dalle singole scadenze dei ratei mensili, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a ciascun adempimento
Trib. Roma sentenza n. 5311/2020