Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, non avendo alcun obbligo giuridico.
Il denaro che viene corrisposto dai genitori anche se continuativamente e regolarmente è assimilabile a una liberalità. Tali somme non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato
Cass. civile sez. I, ordinanza del 10/02/2025 n.3355