Nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine non solo del riconoscimento, ma anche della quantificazione dell’assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici deve ritenersi consentito e non configura, perciò, un’indebita sostituzione dell’iniziativa d’ufficio a quella della parte cui fa carico l’onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell’esistenza di elementi presuntivi.