Il riconoscimento dell’assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti per accordo delle parti, o in virtù di statuizioni giudiziali, in vigenza di separazione dei coniugi; ciò in quanto, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, della struttura e della finalità dei relativi trattamenti, l’assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e separazione, costituendo effetto diretto della pronuncia di divorzio.
Trib. Roma, sez. I, 12 marzo 2019, n. 5420