L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge deve intendersi cessato laddove il beneficiario della prestazione abbia intrapreso una nuova relazione, formalizzata solo dopo l’emissione della sentenza di primo grado che ha contestualmente definito lo status e gli aspetti economici della separazione.
Corte d’appello di Roma sentenza n. 2806/2021