La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 Cc, l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.
Cass. civile ordinanza 21504, sezione Sesta – 1 del 27-07-2021