Niente assegno a carico del marito pensionato per l’ex moglie e la figlia maggiorenne che hanno avviato una fiorente attività commerciale da cui traggono i mezzi adeguati al loro sostentamento.
Lo afferma la Cassazione civile con la sentenza n. 24667 del 31 ottobre 2013: entrambi gli assegni vengono ritenuti illegittimi poiché la donna traeva dal proprio negozio d’abbigliamento un reddito annuo consistente e adeguato a procurare, sia a lei che alla figlia maggiorenne, sufficienti mezzi di sostentamento, analoghi se non superiori a quelli del marito pensionato. Il Giudice può desumere il tenore di vita pregresso cui deve rapportarsi l’assegno di divorzio dai redditi dei coniugi al momento della relativa sentenza di divorzio.