la determinazione del contributo per i figli, a differenza di quello per il coniuge, non si basa sulla rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore, per cui le maggiori potenzialità dell’affidatario concorrono a garantire un migliore soddisfacimento delle loro esigenze di vita «ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro». Lo afferma la Cassazione con la sentenza 18538/2013, di recente ripresa da Corte d’Appello Palermo sent. 14.6.2017.
Inoltre la sentenza di Palermo afferma anche che per determinare l’assegno divorzile, le indagini patrimoniali sono ammesse solo se sono tese a integrare un bagaglio istruttorio esistente. Non è possibile invece ricorrere alle indagini patrimoniali solo a fine esplorativo, per supplire alla mancanza di prova. Di conseguenza, se dai carteggi risulta l’incapacità della ex moglie di sostenersi, l’assegno le va confermato