Nel determinare l’assegno di mantenimento per i figli il giudice deve tenere conto dei parametri indicati dall’art. 337 ter c.c., non deve perseguire finalità educative. Per cui l’assegno va parametrato al tenore di vita e ai redditi dei genitori prima di tutto, senza che rilevi il fatto che una somma troppo elevata possa essere diseducativa per la prole.
Cassazione civile sentenza n. 303/2021