Dopo l’ordinanza presidenziale, che aveva disposto il pagamento di un assegno di mantenimento direttamente in favore delle figlie maggiorenni non economicamente indipendenti, la successiva sentenza di divorzio stabiliva che la somma venisse versata alla genitrice con la quale le stesse convivevano. Per ottenere il pagamento, le aventi diritto notificavano un primo atto di precetto, che diveniva inefficace ex art. 481 c.p.c., ed un secondo atto, di cui la controparte eccepiva la nullità ai sensi dell’art. 475/2, sostenendo che solo le figlie fossero legittimate ad agire. In ragione di ciò, la sentenza resa nella causa per opposizione a precetto, esaminava alcune questioni relative all’esecutività dei provvedimenti in questione ed alla necessità della spedizione in forma esecutiva di essi, muovendosi nell’ambito della doppia legittimazione (genitore e figlio maggiorenne) per la richiesta di pagamento dell’assegno previsto. Il giudice dell’esecuzione affermava che, per l’ordinanza ex art. 708 c.p.c., era comunque necessaria la spedizione in forma esecutiva, nonché affermava che, anche in sede esecutiva, sussiste (e concorre) la legittimazione della madre e del figlio. Ivi, infatti, si legge: “L’odierna opposta ha posto in essere gli atti volti ad ottenere la corresponsione del quantum dovuto a titolo di mantenimento in favore delle figlie, in virtù della propria legittimazione concorrente con le prime, con la conseguenza che del tutto regolare appare, e la spedizione in forma esecutiva in suo favore e il successivo precetto..”
Trib. Caltanissetta, sent. 19 giugno 2017